IL TIROCINIO DA COMMERCIALISTA NELLE UNIVERSITA’
Arriva il nuovo tirocinio all’università per gli oltre 20 mila aspiranti alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
A quasi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legge 1/2012 che ha fissato in 18 mesi la durata massima del tirocinio e a due dall’entrata in vigore della riforma delle professioni (dpr 137/12) che ne ha dato applicazione, arriva l’attesa Convenzione quadro tra il ministero dell’istruzione e università e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la quale si fissano le regole per svolgere il tirocinio professionalizzante. Il nuovo accordo, che dovrà poi essere recepito da singole convenzioni territoriali tra ordini e atenei, va a modificare il numero dei crediti formativi (Cfu) contenuti nella precedente convenzione stipulata nel 2010 tra Cndcec e Miur e prevede che gli aspiranti svolgano sei mesi di tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del corso (triennale o quinquennale) e i restanti 12 con la frequentazione effettiva in uno studio professionale.
Cosa stabilisce la norma. Non cambia, comunque, il principio di fondo già stabilito nella normativa precedente, cioè l’esonero dalla prima prova dell’esame di stato per l’accesso alla sezione A o B dell’albo per coloro che hanno conseguito una laurea quinquennale o triennale in un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione tra ateneo e ordine territoriale di riferimento. Ma cambia l’attività di controllo sul tirocinante che potrà svolgere il semestre professionalizzante, per un numero di ore compreso tra 200 e 225 per il corso di laurea triennale e tra 275 e 300 per quella magistrale, sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) del dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione. A poter svolgere questo tirocinio, però, solo coloro che sono iscritti in un corso in convenzione e che hanno conseguito almeno 39 crediti (durante la laurea triennale) in determinate materie e almeno 45 (per quella magistrale). Le università, nell’ambito della autonomia garantita loro per legge, possono attribuire all’attività di tirocinio un numero massimo di 9 e 12 crediti formativi, rispettivamente per i due tipi di percorso di 1 o 2 livello.