Sindaci in funzione anti-default

Le ultime riforme in tema di controlli non tengono conto delle mutate condizioni economiche

ARTICOLO PREDISPOSTO DA UNGDCEC

iStock_000016142900XSmallA distanza di due anni circa dall’ultimo intervento normativo (art. 35 dl 9 febbraio 2012, n. 5) il legislatore ha modificato nuovamente le regole relative alla governance delle società a responsabilità limitata.
Dopo averne frettolosamente ridisegnato le caratteristiche di composizione dei controlli interni, abolendo l’obbligatorietà di un organo collegiale e concedendo all’assemblea la facoltà di scegliere alternativamente tra un revisore legale dei conti e un c.d. «sindaco unico», l’articolo 20, comma 8, del dl 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. «Decreto Renzi») interviene nuovamente, abrogando il secondo comma dell’art. 2477 c.c., rubricato «Sindaco e revisione legale dei conti».
Dal 25 giugno 2014, quindi, la nomina dell’organo di controllo, sia monocratico che collegiale, o del revisore, nelle società a responsabilità limitata, non è più obbligatoria qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. Di conseguenza, secondo la norma novellata, la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria solamente quando:
a. la società a responsabilità limitata è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. la società a responsabilità limitata controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. la società a responsabilità limitata ha superato due dei limiti indicati nel primo
comma dell’art. 2435-bis c.c.

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