Comunicato stampa congiunto – Interpretare le norme secondo il loro significato letterale – 20.03.2020

Si riporta comunicato congiunto odierno – Ha generato molta confusione la Circolare dell’INPS 37 del 12 marzo 2020 e fino ad oggi l’Istituto non ha rivisto la propria posizione. Il documento in questione disciplina il comportamento che i datori di lavoro devono tenere in ragione della precedente sospensione dei pagamenti dei contributi, decretata dal DL 9/2020 del 2 marzo scorso. Oggi, tuttavia, le previsioni dell’Istituto non risultano orientate al rispetto dei principi che hanno, invece, qualificato le sospensioni previste dal Decreto Cura Italia per i soggetti che hanno un volume d’affari inferiore ai 2 milioni di euro. L’articolo 62 del DL 18/2020 del 17 marzo 2020 infatti consente espressamente al sostituto d’imposta, che rientra nei citati limiti di fatturato, di sospendere i versamenti relativi a contributi previdenziali ed assistenziali, facendo slittare il relativo pagamento al 31 maggio prossimo. La norma non disciplina alcuna distinzione in ordine alla tipologia di quota contributi previdenziali per i quali è stato sospeso il versamento e neppure asserisce alcun riferimento a quella trattenuta al dipendente. Per altro verso, la stessa relazione illustrativa al Decreto 18/2020, nel sottolineare il senso letterale della norma di legge, non svolge alcuna distinzione ancorando la sospensione, che viene concessa ai citati sostituti d’imposta, ai “contributi previdenziali ed assistenziali” e quindi, allo loro generalità senza distinzione di genus o categorie. Quindi, si deve escludere, almeno per i contribuenti per cui vale la proroga dei versamenti al 31.05.2020, che il Legislatore abbia ritenuto che oggi gli stessi contribuenti per cui vale la sospensione disposta, siano tenuti a versare le trattenute contributive eseguite sulla retribuzione del mese di febbraio 2020. Comunicazione ADC-AIDC-ANC- ANDOC-FIDDOC-SIC-UNAGRACO-UNGDCEC-UNICO

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